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        Normativa  Aviosuperfici

Estratto del regolamento Enac  del 5-5-23 ed.1 in cui sono evidenziati i punti di interesse principali.

 

Articolo 1.4     Aviosuperficie: definizioni

Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due percento.

Omissis…..

Articolo 3 : Gestione e mantenimento

Omissis…..

Articolo 3.3

Il gestore fornisce agli utenti tutte le informazioni necessarie per la conduzione in sicurezza dell'attività, in particolare relative a:

a) caratteristiche fisiche (dimensioni, pavimentazione, impianti, equipaggiamenti, distanze dichiarate) attraverso adeguati elaborati grafici evidenziando eventuali non conformità rispetto ai criteri definiti negli articoli Articolo 14 e Articolo 20;

b) punto identificativo dell’aviosuperficie espresso in coordinate geografiche espresse nel sistema WGS84;

c) localizzazione (altitudine s.l.m., località, indirizzo, orientamento pista e/o direzioni preferenziali di decollo/atterraggio in caso di elisuperfici);

d) circuiti di traffico;

e) utenza telefonica e contatti per le comunicazioni (indirizzo e-mail, PEC);

f) fotografie descrittive, di cui almeno due scattate in prossimità del centro pista, orientate nelle due direzioni (preferenziali) di decollo e atterraggio e/o video illustrativi delle operazioni di decollo e atterraggio;

g) mappatura degli ostacoli nell’ambiente circostante come definito nelle parti seconda e terza, aggiornata almeno ogni tre anni;

h) modalità con cui è assicurato il dispositivo di primo soccorso e di protezione antincendio, ove questi sono previsti ai sensi del presente Regolamento.

Omissis…….

Articolo 3.7

Il gestore dovrà segnalare all'ENAC, con le modalità da esso prescritte, gli eventi aeronautici come previsto nel “Regolamento (UE) n.376/2014 concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile” e nel “Regolamento (UE) n.2015/1018 che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’Aviazione Civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del Regolamento (UE) n.376/2014”. Fanno eccezione gli eventi occorsi ad apparecchi per volo da diporto o sportivo a cui tale obbligo non si applica.

Omissis…….

Articolo 3.9

L'uso di un’aviosuperficie è subordinato al consenso del gestore ed è limitato ai voli intracomunitari.

Omissis…….

Articolo 6  :  Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici

Articolo 6.1

Il pilota richiede al gestore il consenso all’uso dell’aviosuperficie e gli comunica i seguenti dati per ciascun movimento:

a) nominativo pilota ed eventuale copilota;

b) tipo dell'aeromobile;

c) marche dell'aeromobile;

d) numero di persone a bordo;

e) orario di partenza e destinazione;

f) orario di arrivo e provenienza;

g) tipo del volo.

 

Omissis…..

 

Articolo 7 : Attività su aviosuperfici

1) Sulle aviosuperfici sono consentite operazioni aeree commerciali e non commerciali.

2) Le aviosuperfici oggetto del presente regolamento corrispondono ai siti operativi utilizzati per atterraggio e decollo, come definiti e regolati dal Regolamento (UE) n. 965/2012 e s.m.i..

3) È responsabilità dell’operatore aereo o del pilota la scelta del sito operativo, diverso da un aeroporto, per le operazioni di atterraggio, decollo e/o la movimentazione di carichi esterni, nel rispetto dei regolamenti relativi alle operazioni aeree (Regolamento (UE) n.965/2012: articoli CAT.OP.MPA.105, NCC.OP.100, NCO.OP.100, SPO.OP.100) e delle licenze del personale di volo, in conformità alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle competenti Autorità.

4) L'attività di volo sulle aviosuperfici è effettuata a contatto visivo con il terreno, nel rispetto delle regole del volo a vista e, limitatamente agli aeromobili, nelle ore diurne ad eccezione degli elicotteri che operano in elisuperfici dotate di segnalazione luminosa e sistema di guida planata di cui all’Articolo 14, comma 3 lett. d).

5) Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.

6) L’operatore aereo o il pilota valuta l’ambiente circostante l’infrastruttura al fine di determinare se la configurazione dello stesso, in termini di ostacoli, consente di effettuare le manovre di decollo e di atterraggio, in condizioni di sicurezza, in relazione alle capacità prestazionali del proprio aeromobile.

 

 

Qui trovate il link del regolamento completo.

https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2023-Giu/Regolamento_LIBERALIZZAZIONE%20DELL%27USO%20DELLE%20AREE%20DI%20ATTERRAGGIO.pdf

Gestore :  Diego Volpi   Cell:  +39 348 4125269       e-mail :  alapa2@libero.it

PEC:  diegovolpi@pec.it

Il sito è ancora in allestimento molte opzioni non sono cliccabili, abbiate pazienza, telefonatemi se avete bisogno informazioni

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